Cass. civ. n. 9167 del 30 agosto 1993

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del dispositivo della sentenza come deliberato e letto in udienza, e del verbale della stessa udienza (che attesta la composizione del collegio sia al momento della discussione che a quello della deliberazione), l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza di appello dei nominativi dei componenti del collegio non determina la nullità della sentenza, costituendo un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.

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