Cass. civ. n. 6416 del 7 luglio 1994

Testo massima n. 1


Il secondo comma dell'art. 416 c.p.c., disponendo che il convenuto in una controversia di lavoro deve, a pena di decadenza, proporre nella memoria di costituzione (anche tardiva) le eccezioni processuali e di merito (oltre che le eventuali domande riconvenzionali) non rilevabili d'ufficio, non impone altresì che tali eccezioni siano proposte in modo diverso e più specifico rispetto a quanto consentito nel rito ordinario; pertanto, la portata di dette eccezioni ben può essere dal giudice desunta dal contenuto globale delle difese svolte dalla parte nella memoria suindicata.

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