Cass. civ. n. 8895 del 28 ottobre 1994

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.

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