Art. 331 – Codice di procedura civile – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 24971/2025

In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 21825/2025

Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.

Cass. civ. n. 20991/2025

Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 19687/2025

In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.

Cass. civ. n. 3142/2025

Ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti del de cuius, compresi quelli di natura risarcitoria, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi, senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario, sia in primo grado che in appello.

Cass. civ. n. 1104/2025

La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.

Cass. civ. n. 17893/2024

La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 2457/2024

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.

Cass. civ. n. 2246/2024

L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Cass. civ. n. 1003/2024

In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).

Cass. civ. n. 35257/2023

Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).

Cass. civ. n. 31312/2023

La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 23511/2023

Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.

Cass. civ. n. 16137/2023

La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice).

Cass. civ. n. 14423/2023

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunziare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).

Cass. civ. n. 8835/2023

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 6596/2023

Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).

Cass. civ. n. 6016/2023

La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

Cass. civ. n. 5816/2023

facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.

Cass. civ. n. 5084/2023

In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.

Cass. civ. n. 4303/2023

Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

Cass. civ. n. 3391/2023

Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.

Cass. civ. n. 17898/2018

Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).

Cass. civ. n. 25822/2017

La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.

Cass. civ. n. 13331/2000

In tema di condominio, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno può esercitare l'azione verso il condominio rappresentato dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri.

Cass. civ. n. 7282/1999

Il termine assegnato ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, il suo inutile decorso, senza che alcuna delle parti abbia provveduto all'integrazione, importa l'inammissibilità del gravame ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, restando escluso che il termine possa essere prorogato o sostituito dal giudice anche sull'accordo delle parti.

Cass. civ. n. 3114/1999

Ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause — il cui trattamento è equiparato all'ipotesi di cause inscindibili, nella quale sono da ricomprendere non soltanto i casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quelli di litisconsorzio processuale — allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra/e. Ne consegue che se una domanda è proposta nei confronti di due o più soggetti e tra questi vi è contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause (reciproca in quanto la decisione delle diverse cause dipende, anzi coincide, con la decisione delle altre) il quale comporta che le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. (Nel caso di specie la S.C., in applicazione del principio di cui all'art. 334 c.p.c., ha annullato la sentenza impugnata disponendo la rinnovazione del giudizio di secondo grado e la rimessione della causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano assunto la qualità di parti nel giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 1505/1999

Non sussiste litisconsorzio necessario processuale, sì da richiedere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., tra coloro che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio per tutelare la proprietà comune nei confronti di altri, perché la relativa controversia può esser instaurata da alcuni contitolari soltanto, senza necessità di integrazione del contraddittorio (c.d. sostanziale) a tutti.

Cass. civ. n. 4443/1997

Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti un'azione di garanzia impropria (così qualificabile in quanto basata su un titolo contrattuale diverso rispetto a quello posto a base della domanda principale), deve escludersi in appello l'inscindibilità delle case ai fini della norma sull'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione (art. 331 c.p.c.), in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato non aveva esteso le sue difese alla contestazione della fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante; che l'attore non aveva proposto domande nei confronti del chiamato; che l'appello sia stato proposto dalla parte attrice in riferimento al quantum liquidato; che il convenuto appellato, pur avendo ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di garanzia impropria, sia rimasto contumace nella fase di gravame, non preoccupandosi così di adempiere all'ordine di integrazione emesso dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 5568/1997

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. In entrambe le ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 6760/1996

L'interventore adesivo dipendente si inserisce nel processo tra altre persone ponendosi accanto alla parte adiuvata in quanto portatore di un proprio interesse che, se non è tale da legittimarlo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita ad intervenire nel giudizio, il quale rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia pur ampliandosi il numero dei partecipanti; ne consegue che l'intervento ad adiuvandum (nella specie, di un sindacato a sostegno delle ragioni di un lavoratore) determina un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite.

Cass. civ. n. 8492/1996

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda.

Cass. civ. n. 10755/1995

La norma dell'art. 331 c.p.c., concernente l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti è ispirata all'esigenza che il giudizio d'impugnazione si svolga e sia utilmente definito nei confronti di tutte le parti di siffatte cause. Essa, pertanto, è applicabile non soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti, ma anche nel caso di invalida proposizione della stessa, quale quello di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, dovuta ad insufficienza del termine per comparire assegnato ad una delle parti.

Cass. civ. n. 11529/1995

In caso di litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio si sensi dell'art. 331 c.p.c. (Fattispecie riguardante l'azione risarcitoria contro la compagnia assicuratrice della Rca in stato di liquidazione coatta, nonché contro il responsabile e contro l'impresa cessionaria, sussistendo tra tali soggetti litisconsorzio necessario).

Cass. civ. n. 5738/1995

L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, si configura come una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti. Ne deriva che, quando le cause concernenti i diversi rapporti siano state congiuntamente trattate in un unico processo, la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunzie quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche nella fase di gravame, con la conseguenza che quelle non impugnate diventano irrevocabili e restano insensibili all'eventuale riforma o annullamento (fondato sopra ragioni personali) di quelle che siano state invece oggetto di gravame.

Cass. civ. n. 10148/1994

La domanda diretta ad accertare l'avvenuta usucapione di un fondo comune richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata. Pertanto, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Cass. civ. n. 10965/1994

Nel caso in cui la morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata dichiarata dal suo procuratore, l'appello, a causa della verificatasi ultrattività della procura alle liti, è ritualmente notificato (entro l'anno di pubblicazione della sentenza) presso il procuratore medesimo, con la conseguenza che non sorge la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., fino a quando nel giudizio di appello si costituisce uno degli eredi, segnalando l'esistenza di un coerede: ove ciò avvenga, ai fini processuali il decesso del dante causa deve intendersi come verificatosi all'atto della dichiarazione fattane dall'erede e si presenta dallo stesso momento la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro erede, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a pena di estinzione del procedimento. (In forza dell'enunciato principio la S.C., rilevato che nella specie l'estinzione non era stata eccepita, prima di ogni altra difesa, dall'appellato costituito, ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 331, l'inammissibilità del gravame per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio).

Cass. civ. n. 1510/1994

La morte della parte non risultante, a norma dell'art. 300 c.p.c., dalla notificazione dell'evento o dalla certificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario in occasione della notificazione di alcuno degli atti di cui all'art. 292, non esclude la legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte medesima, inteso a ripristinare in fase di gravame, il litisconsorzio necessario già verificatosi in primo grado, con la conseguenza che l'inottemperanza all'ordine stesso comporta decadenza dall'impugnazione, non rilevando in contrario né la produzione in giudizio, da parte dell'appellante, di un certificato di morte del litisconsorte pretermesso, né la deduzione, non comprovata, che eredi di questi sono soltanto gli altri litisconsorti fra i quali risulta istituito il contraddittorio.

Cass. civ. n. 5559/1994

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. con la conseguenza che, quando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado, che non siano state citate nella fase di gravame, la sentenza non è nulla, ma deve essere cassata con rinvio perché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito.

Cass. civ. n. 7701/1994

La non integrità del contraddittorio non può essere denunciata in cassazione quando il relativo accertamento non possa essere compiuto sulla base degli atti del giudizio di merito, ma necessiti l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttorie vietate in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 8895/1994

Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.

Cass. civ. n. 7068/1992

Qualora la sentenza di primo grado abbia condannato in solido al risarcimento dei danni il comune e l'Istituto autonomo per le case popolari, in relazione all'illegittimità dell'occupazione e dell'espropriazione di un fondo nell'ambito della realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'appello principale proposto dall'un soccombente autorizza l'altro al gravame incidentale tardivo, atteso che la stretta interdipendenza, quanto a presupposti, delle obbligazioni solidali di detti enti li pone nella veste di litisconsorti necessari, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 8537/1992

Qualora la sentenza di primo grado costitutiva a favore del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del trasferimento della metà della proprietà di un fondo in regime di comunione fra coniugi, sia stata impugnata dal coniuge del promittente venditore sull'assunto che quest'ultimo non aveva il potere di disporre del bene neppure limitatamente alla sua metà, attesa una precedente convenzione di separazione dei beni, l'anzidetta impugnazione deve proporsi necessariamente nei confronti di entrambe le parti del rapporto di vendita, vertendosi in un'ipotesi di causa inscindibile, e non nei confronti del solo promissario e semplicemente notificata al promittente, non essendo detta notifica sufficiente a realizzare la vocatio in jus e perciò ad attribuire a chi la riceve la qualità di parte nel giudizio di impugnazione a norma dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 4835/1991

Ove la sentenza determinativa dell'indennità di espropriazione sia stata pronunciata nei confronti dei diversi proprietari di distinti beni espropriati, ancorché oggetto dell'unico provvedimento ablatorio, la proposizione dell'impugnazione da parte o nei confronti di alcuni di essi e la mancata notificazione della medesima agli altri non produce gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., ricorrendo, invece, un'ipotesi di causa scindibile disciplinata dall'art. 332, stesso codice, attesa la reciproca autonomia delle situazioni giuridiche facenti capo a ciascuno dei diversi proprietari.

Cass. civ. n. 4201/1990

L'art. 331, secondo comma, c.p.c., che prevede la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione per la mancata esecuzione dell'ordine d'integrazione del contraddittorio emesso a norma del primo comma dello stesso articolo, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per regolamento di giurisdizione, il quale, pur non essendo impugnazione in senso tecnico, è soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 3016/1986

Con riguardo a causa inscindibile, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (pretermesso), nel termine perentorio fissato dal giudice, può provvedere tempestivamente una qualsiasi delle parti, ancorché diversa da quella cui il giudice abbia posto l'onere a termini e per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., senza che alla stessa faccia carico di indicare le richieste delle altre parti.

Cass. civ. n. 3838/1986

In ipotesi di trasferimento di azienda successivo alla sentenza di primo grado, la sentenza di appello che pronunci, sulla domanda originaria del lavoratore proposta contro il titolare dell'azienda poi trasferita, nei soli confronti dell'acquirente della stessa, che quale successore a titolo particolare dell'alienante abbia proposto appello soltanto nei confronti del lavoratore e non anche nei confronti del primo è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, atteso che, senza che sia stato adottato un formale provvedimento di estromissione ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c., risulta pretermesso l'alienante dell'azienda che è litisconsorte necessario del giudizio di appello.

Cass. civ. n. 4314/1985

Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un riassunto del medesimo, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti.

Cass. civ. n. 1848/1982

L'azione di rivendica con la richiesta di condanna al rilascio del bene di cui i convenuti si proclamano proprietari dà luogo, in fase di gravame, ad un litisconsorzio necessario nei confronti degli stessi; con la conseguenza che, in ipotesi di mancata partecipazione di taluno di costoro al giudizio d'appello, va disposta la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Cass. civ. n. 806/1981

L'opposizione all'esecuzione, che sia fondata sull'estinzione del processo esecutivo, comporta il litisconsorzio necessario – anche ai fini dell'impugnazione (art. 331 c.p.c.) – di tutti i creditori presenti nel processo stesso, in quanto producendosi in seguito alla declaratoria di estinzione effetti sostanziali definitivi nei confronti di tutti costoro, e cioè, con l'inefficacia degli atti compiuti, la liberazione del bene pignorato, o, se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la consegna della somma ricavata al debitore, la relativa pronuncia non può essere emessa che nei confronti di tutti quei creditori, che per essere presenti nel processo esecutivo ne debbono subire le eventuali statuizioni e le correlative conseguenze.

Cass. civ. n. 2034/1980

Nell'azione di accertamento tutte le parti del giudizio di primo grado sono litisconsorti necessari processuali nel processo d'appello: deve perciò essere cassata con rinvio la sentenza che abbia deciso l'impugnazione senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi. (Nella specie, nel giudizio di revindica promosso dagli acquirenti di alcune particelle immobiliari nei confronti del dante causa a titolo particolare, del venditore, era stata proposta domanda di accertamento in ordine all'oggetto della vendita da lui effettuata, da parte dell'originario proprietario – primo alienante – nei confronti di tutte le parti).

Cass. civ. n. 4226/1979

Ove sussista l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice non è tenuto a controllare l'integrità del contraddittorio.

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