Cass. civ. n. 9063 del 4 novembre 1994
Testo massima n. 1
L'azione di nullità del lodo arbitrale prevista dall'art. 829, n. 5, c.p.c. è ammessa solo per errori in procedendo mentre la rivalutazione dei fatti e delle prove è rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri che non può essere riesaminata dal giudice ordinario.