Cass. civ. n. 10406 del 4 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, il potere del giudice d'appello in tema di ammissione di nuove prove (art. 437 c.p.c.) –che non può sostituire l'onere probatorio incombente sulle parti – può essere esercitato ai fini della decisione della causa; l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto una implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.