Cass. civ. n. 11736 del 11 novembre 1995

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente in primo grado non costituisce eccezione in senso stretto – che deve essere proposta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. e che si riferisce soltanto alle difese riservate al potere dispositivo delle parti – atteso che essa, essendo diretta a contestare la fondatezza della pretesa attorea – fondatezza che, indipendentemente dalla richiesta delle parti, deve essere comunque verificata dal giudice – costituisce una mera difesa, che può essere legittimamente fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di appello.

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