Cass. civ. n. 1506 del 11 febbraio 1995

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro – nel quale, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è invece ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum – sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.

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