Cass. civ. n. 5216 del 12 maggio 1995

Testo massima n. 1


La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che deferisce ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di «probiviri» eletto dall'assemblea, senza esigere l'unanimità od almeno il voto favorevole del socio in lite è nulla perché in contrasto con il principio inderogabile secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti.

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