Cass. civ. n. 6698 del 14 giugno 1995
Testo massima n. 1
Dopo la proposizione dell'impugnazione non è concepibile l'ipotesi di acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. (che opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta), ma è solo possibile un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma e con le modalità prescritte dalla legge.