Cass. civ. n. 1989 del 11 marzo 1996

Testo massima n. 1


Ai fini della costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione è necessario che l'avvocato sia munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., che richiama il precedente art. 365. Pertanto, l'avvocato dell'intimato che sia munito di procura generale non può partecipare nemmeno alla discussione orale.

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