Cass. civ. n. 1301 del 12 febbraio 1997

Testo massima n. 1


La domanda di differenze retributive con riferimento ad una rivendicata qualifica superiore non è implicitamente comprensiva della domanda di liquidazione del trattamento economico corrispondente alla qualifica già riconosciuta dal datore di lavoro, essendo diversi i presupposti di fatto delle due domande; ne consegue che il giudice di merito che rigetti la domanda di inquadramento superiore, ritenendo corretta la qualifica attribuita dal datore di lavoro, non è tenuto, in mancanza di esplicita domanda in tal senso, a liquidare le differenze retributive in relazione a tale ultima qualifica, e che, ove la relativa domanda sia proposta per la prima volta in appello, essa è da considerarsi nuova e pertanto inammissibile.

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