Cass. civ. n. 13122 del 30 dicembre 1997
Testo massima n. 1
È illegittima la correzione per errore di calcolo (art. 287 c.p.c.), attraverso la quale, riesaminando la questione, proceda ad una nuova liquidazione della somma riconosciuta, attraverso una diversa interpretazione del criterio di conteggio.