Cass. civ. n. 8166 del 28 agosto 1997

Testo massima n. 1


Se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore anche per le spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata in causa.

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