Cass. civ. n. 8166 del 28 agosto 1997
Testo massima n. 1
Se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore anche per le spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata in causa.