Cass. civ. n. 11720 del 19 novembre 1998

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'art. 416, secondo comma, c.p.c., non preclude all'appellante – che convenuto in primo grado ha eccepito la prescrizione decennale – ovvero al giudice di appello, d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito invece del giudice; mentre d'altro canto, diversamente dal caso in cui la parte abbia eccepito dapprima la prescrizione quinquennale, con conseguente limitazione a tale periodo della difesa della controparte, e perciò inammissibilità di qualificazione successiva come decennale, non vi è alcuna menomazione di detta difesa, né quindi violazione del principio del contraddittorio.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE