Cass. civ. n. 11570 del 14 ottobre 1999
Testo massima n. 1
La rinuncia all'eccezione di decadenza dalla impugnazione (per violazione del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.), effettuata dalla parte successivamente alla sua proposizione, non esime la Corte di cassazione dal dichiarare l'inammissibilità del gravame, quando ne ricorrano i presupposti, essendo la stessa eccezione rilevabile d'ufficio e non afferendo al potere dispositivo della parte.