Cass. civ. n. 12453 del 10 novembre 1999

Testo massima n. 1


Nel giudizio arbitrale, alcuna ipotesi di nullità per violazione di norme processuali (nella specie, per asserita lesione del principio del contraddittorio) è configurabile nella ipotesi di mancata fissazione, da parte del collegio arbitrale, di un'udienza specificamente destinata alla formulazione delle conclusioni o dalla discussione, gravando, all'uopo, sulle parti – qualora, dopo il deposito delle rispettive note difensive, la causa venga informalmente discussa – l'onere di richiedere eventuale un termine per ulteriori note e repliche ed, eventualmente, la fissazione di un'udienza formale di discussione.

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