Cass. civ. n. 2891 del 26 marzo 1999

Testo massima n. 1


In tema di spese giudiziali, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c., possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.

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