Cass. civ. n. 529 del 21 gennaio 1999

Testo massima n. 1


Il decreto con il quale il giudice designato per la trattazione del ricorso cautelare (sequestro conservativo ante causam) fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, avendo carattere puramente interlocutorio ed essendo privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, siccome finalizzato all'emissione dell'ordinanza cautelare (che è reclamabile), non è impugnabile con il regolamento di competenza, postulando quest'ultimo una decisione irretrattabile sulla competenza.

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