Cass. civ. n. 5358 del 2 giugno 1999

Testo massima n. 1


La impugnazione del lodo per nullità non si configura come giudizio di gravame, bensì di nullità. Ne consegue che colui che impugna la sentenza arbitrale ha l'onere di identificare il principio di diritto che assume violato, e non soltanto il capo della pronuncia che intende contestare. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la censura con la quale si era lamentato il livello elevato delle spese liquidate dall'arbitro, censura proposta esclusivamente in base al rilievo della mancata indicazione, nel lodo, dei parametri cui era stato fatto riferimento nel determinare le singole voci relative agli onorari e ai diritti).

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