Cass. civ. n. 10456 del 8 maggio 2000

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'art. 420, nono e undicesimo comma, c.p.c., che prescrive al cancelliere o alla parte più diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l'ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullità, ma solo l'obbligo del giudice di fissare un nuovo termine per io compimento degli atti omessi.

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