Cass. civ. n. 2252 del 1 marzo 2000

Testo massima n. 1


Il rispetto delle regole della correttezza, prescritto dall'art. 1175 c.c., non comporta che il creditore debba agevolare l'esecuzione della prestazione del debitore o comunque renderla meno onerosa di quella pattuita, ma lo obbliga soltanto a non renderla più disagevole o gravosa di quanto secondo buona fede possa attendersi.

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