Cass. civ. n. 4531 del 10 aprile 2000
Testo massima n. 1
È ammissibile in sede di gravame la richiesta di interessi e rivalutazione sulle anticipazioni del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dovute dal datore di lavoro, dopo che in primo grado sia stato fatto valere l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni ordinarie; ed infatti l'obbligo del datore di lavoro consiste, fin dall'inizio, nel pagare tempestivamente alla scadenza o la retribuzione o l'anticipazione del trattamento di cassa integrazione, sicché l'evento che muta il titolo dell'obbligazione non incide sulla sua derivazione dal rapporto di lavoro e sull'essenza retributiva in senso lato (o funzionale), lasciando inalterata la causa petendi, poiché il fatto costitutivo resta identico e si è in presenza di un'ipotesi sostanzialmente equivalente alla diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dalle parti o dal giudice.
Testo massima n. 2
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione.