Cass. civ. n. 5390 del 27 aprile 2000

Testo massima n. 1


La rinunzia da parte dell'appellante, nel corso del giudizio di secondo grado, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione, riguardando unicamente una questione preliminare di merito, non concretizza, di per sé, una rinunzia all'azione che, come tale, impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Testo massima n. 2


La cessazione della materia del contendere – cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio né riconosciuto la cessazione della materia del contendere in una controversia nella quale l'Inps appellante si era limitato a rinunciare all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione mentre permaneva tra le parti un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese operata nella sentenza di primo grado e mancava qualsiasi dichiarazione delle parti stesse relativa alla loro intenzione di non voler proseguire il giudizio).

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