Cass. civ. n. 8995 del 5 luglio 2000

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro la tempestività dell'appello, anche in relazione al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che, quando quel deposito sia avvenuto entro l'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, benché eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza, resta soggetta al disposto dell'art. 330, primo comma, c.p.c., e alla relativa indicazione del procuratore della parte (e non della parte personalmente) come destinatario della notificazione.

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