Cass. civ. n. 14539 del 19 novembre 2001
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 c.p.c., direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo; ma poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione dell'intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso.