Cass. civ. n. 15023 del 27 novembre 2001
Testo massima n. 1
Il principio della rilevabilità ex officio del giudicato (anche) esterno risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, rinviene la propria ratio essendi nel particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell'interesse al suo rispetto; tale principio, pertanto, non opera con riferimento al lodo arbitrale, essendo questo un atto negoziale riconducibile al dictum di soggetti privati, che non muta la propria originaria natura per l'attribuzione a posteriori degli effetti della sentenza.