Cass. civ. n. 2293 del 16 febbraio 2001

Testo massima n. 1


L'eccesso di potere giurisdizionale in cui siano incorsi gli arbitri, traducendosi in un vizio del lodo che ne comporta la nullità (ex art. 829, primo comma, numero 4, c.p.c.), deve essere dedotto, come motivo di impugnazione, dinanzi alla corte d'appello, e non anche, per la prima volta, in cassazione (pena l'inammissibilità del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, c.p.c.) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullità della sentenza.

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