Cass. civ. n. 2838 del 27 febbraio 2001
Testo massima n. 1
L'art. 2751 bis, n. 2, c.c. (a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione) va interpretato nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio).