Cass. civ. n. 4792 del 2 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico — la prova del quale incombe al danneggiato — tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.