Cass. civ. n. 12694 del 29 agosto 2002

Testo massima n. 1


Nel processo del lavoro, il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore e indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi; pertanto, dedotta l'inesistenza del diritto dell'attore, la proposizione da parte del convenuto di un ricorso amministrativo avverso l'atto, che sia a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, non integra una ragione di difesa, così come la pendenza del ricorso medesimo non fornisce alcuna prova dell'inesistenza del diritto, onde il convenuto non ha l'onere di allegare la pendenza del ricorso amministrativo da lui proposto (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha affermato l'insussistenza di un onere di deduzione da parte dell'Inps del fatto di aver proposto ricorso avverso l'iscrizione dell'attore nell'elenco dei lavoratori agricoli, il cui accoglimento e conseguente cancellazione erano stati poi dedotti in appello quali fatti sopravvenuti).

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