Cass. civ. n. 14110 del 1 ottobre 2002

Testo massima n. 1


Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, quinto comma, c.p.c., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n. 3 c.p.c., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva.

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