Cass. civ. n. 5526 del 17 aprile 2002
Testo massima n. 1
L'art. 416, terzo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio: la mancata contestazione infatti rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e consente quindi di superare la tradizionale distinzione fra «ammissione implicita» e «non contestazione». Nel caso in cui, poi, la domanda sia integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri.