Cass. civ. n. 5586 del 18 aprile 2002

Testo massima n. 1


Ai fini del divieto di deduzione di fatti nuovi in appello, in relazione alla domanda con la quale un lavoratore, dipendente di un'azienda esercente pubblico servizio di trasporto, abbia contestato la legittimità della sua sottoposizione ad esodo coattivo, deducendo l'intervenuta sua riqualificazione a seguito dell'adibizione a mansioni diverse da quelle per le quali era stato dichiarato inidoneo, l'eventuale equivalenza delle mansioni in cui il lavoratore si è riqualificato con quelle per le quali è stato dichiarato inidoneo rappresenta una qualità in concreto del fatto dedotto, ma non un fatto nuovo e diverso da quello posto a fondamento della domanda.

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