Cass. civ. n. 12694 del 29 agosto 2003

Testo massima n. 1


Il senso della norma di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che «ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso», è che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendum ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al «compromesso», vale, indubbiamente, anche con riguardo al caso in cui la potestas iudicandi sia agli arbitri conferita in base a clausola compromissoria, e in tal caso il thema decidendum è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola.

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