Cass. civ. n. 13539 del 15 settembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente e per ricerca di documenti presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale; tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto professionale, non implicando questo necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente; in particolare, non è prova sufficiente dell'esistenza di una corrispondenza col cliente il deposito di documenti pur riconducibili nel contenuto ad una comunicazione informativa se manca la prova dell'invio al cliente.

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