Cass. civ. n. 2139 del 13 febbraio 2003

Testo massima n. 1


L'eccezione di nullità della clausola compromissoria, in relazione alle modalità di nomina del terzo arbitro, in quanto disciplinate in difformità da quanto previsto dall'art. 809, secondo comma, c.p.c., deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo.

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