Cass. civ. n. 2211 del 14 febbraio 2003

Testo massima n. 1


Il vizio di contraddittorietà del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829 comma primo nn. 4 e 5 c.p.c. solo quando si concreti in una inconciliabilità fra le parti del dispositivo o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e quindi da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione.

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