Cass. civ. n. 475 del 15 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In materia di procedimento civile, poiché il giudicato (esterno) formatosi in un precedente giudizio (nel caso, di riconoscimento di sottoscrizione di scrittura privata) si forma sull'attribuzione del bene della vita (petitum) e sulla ragione giuridica della stessa (causa petendi), l'accertamento dei fatti (concernenti l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita) compiuto dal giudice in tale primo giudizio non è preclusivo di diverso accertamento (nel caso, della giusta causa di risoluzione) in un successivo giudizio (nel caso, di risoluzione del contratto) tra le stesse parti.

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