Cass. civ. n. 4894 del 1 aprile 2003
Testo massima n. 1
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 c.p.c. ed in ipotesi di morte della parte rimasta contumace nel giudizio a quo, ove di tale evento l'altra parte abbia avuto conoscenza, la notificazione comunque effettuata alla persona deceduta e non ai suoi eredi è inesistente. Ne consegue che è preclusa la possibilità di consentirne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, per inottemperanza all'ordine d'integrazione del contraddittorio, senza possibilità di proroga del termine perentorio.