Cass. civ. n. 6586 del 26 aprile 2003
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, l'invocazione a sostegno della domanda di una regolamentazione di fonte pattizia non dedotta nell'atto introduttivo costituisce mutamento della causa petendi e implica una modifica della domanda possibile solo in primo grado e unicamente previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 420 c.p.c., sicché la relativa deduzione fatta per la prima volta in appello deve essere dichiarata d'ufficio inammissibile dal giudice del gravame.