Cass. civ. n. 2849 del 17 marzo 1998

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 1341, secondo comma c.c., affinché sia configurabile l'approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte.

Testo massima n. 2


Il giudice di merito può attribuire valore di elemento di prova alle dichiarazioni rese dal procuratore negli atti difensivi (nel caso di specie si trattava di dichiarazioni rese nella comparsa di risposta).

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