Cass. civ. n. 12448 del 7 luglio 2004

Testo massima n. 1


Alla inammissibilità dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l'art. 105 del codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilità del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso dovrebbe, per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo.

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