Cass. civ. n. 1616 del 28 gennaio 2004

Testo massima n. 1


Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalità di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.c., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennità previste dall'art. 1751 c.c., relative alla cessazione del contratto di agenzia.

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