Cass. civ. n. 1666 del 29 gennaio 2004

Testo massima n. 1


In tema di impugnazioni civili, la notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, effettuata al domicilio eletto per il giudizio di appello e non a quello eletto per il giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 370 c.p.c., è da ritenere nulla e non inesistente allorché, essendo identico il difensore della parte nel giudizio di appello e in quello di cassazione, e risultando dalla relata di notifica dell'atto d'impugnazione un collegamento tra il luogo in cui questo è stato notificato ed il luogo in cui avrebbe dovuto esserlo ai sensi degli artt. 366, 370 e 371 c.p.c., sussista un collegamento tra professionista, parte ed affare, che giustifichi la valutazione per cui il difensore è in tale ipotesi normalmente messo a conoscenza dell'impugnazione; ne consegue che la suddetta nullità ben può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione.

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