Cass. civ. n. 20335 del 15 ottobre 2004

Testo massima n. 1


La parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, il che si verifica quando l'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso, ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, deduca, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di soggetti diversi ; in questo caso, la partecipazione al giudizio del soggetto la cui responsabilità viene esclusa trova comunque causa nella vocatio in ius operata dall'attore, cui viene legittimamente riferita la situazione di soccombenza.

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