Cass. civ. n. 2172 del 5 febbraio 2004

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 429 c.p.c., gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, pertanto dal momento in cui il credito, oltre che liquido, è anche esigibile; ne consegue che, divenendo esigibile il credito relativo alle indennità di fine rapporto allorquando si verifichi la cessazione del servizio, qualora a seguito di provvedimento giudiziale venga sospeso il collocamento a riposo dei dipendenti e costoro restino in servizio, il computo di interessi e rivalutazione decorre dalla data in cui, rimossa la causa di sospensione, cessi il rapporto di lavoro.

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