Cass. civ. n. 22382 del 29 novembre 2004
Testo massima n. 1
La sanzione di nullità comminata dall'art. 29, quarto comma, legge n. 392 del 1978 in caso di mancata specificazione nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del motivo – tra quelli tassativamente indicati nel medesimo art. – sul quale la disdetta si fonda, e la natura giuridica di condizione di procedibilità dell'azione da riconoscersi alla suddetta comunicazione, escludono che tali questioni, ove prospettate per la prima volta dal convenuto in appello, possano essere considerate eccezioni, e come tali ricondotte al regime del divieto dello ius novorum di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., essendo il giudice tenuto a rilevare d'ufficio la nullità (art. 421 c.p.c.) e il difetto della condizione di procedibilità in questione.