Cass. civ. n. 22669 del 2 dicembre 2004

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la possibilità di produzione in appello di nuovi documenti è esclusa con riguardo ai documenti miranti a superare il divieto di nuove domande e nuove eccezioni che caratterizza il giudizio d'appello, potendo essere prodotti, come si ricava dal coordinamento con le disposizioni di cui al comma secondo prima parte dell'art. 437 c.p.c., soltanto a sostegno di domande ed eccezioni già introdotte in causa nel corso del giudizio di primo grado.

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