Cass. civ. n. 2387 del 4 marzo 1998

Testo massima n. 1


La domanda di riscatto proposta dal coerede ex art. 732 c.c. costituendo un atto dispositivo di diritti deve necessariamente provenire dalla parte e non dal suo difensore munito di ordinaria procura alle liti. Pertanto la formulazione di tale domanda da parte del difensore, senza uno specifico mandato, equivalendo a mancata proposizione della stessa, comporta che se la domanda sia riproposta in grado d'appello essa, avendo carattere di novità, debba essere dichiarata inammissibile.

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